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7 errori che fanno scattare le sanzioni

Concorso a premi: 7 errori che fanno scattare le sanzioni

Aggiornato a ottobre 2026 – di Miriam Forte

In breve. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy controlla i concorsi a campione o su segnalazione. Le sanzioni vanno da 1.032,91 euro per un concorso svolto in modo difforme dal regolamento fino a tre volte l’IVA sul montepremi per un concorso vietato, oltre all’eventuale incameramento della cauzione. Quasi tutte nascono da sette errori ricorrenti: comunicazione tardiva, regolamento non rispettato, cauzione sbagliata, software fuori dall’Italia, premi non ammessi o con costi a carico del vincitore, prove d’acquisto non univoche, chiusura gestita male con premi consegnati oltre il termine di legge dei 180 giorni.

Nel mio lavoro ho visto aziende serie finire sanzionate per dettagli. Quasi mai per malafede: per fretta, o perché qualcuno ha dato per scontato un passaggio. Questi sono gli errori che incontro più spesso.

1. Comunicare il concorso al Ministero troppo tardi

La comunicazione va inviata tramite Prema online almeno 15 giorni prima dell’inizio. Il punto che sfugge è cosa si intenda per inizio: per il Ministero è il giorno in cui parte la pubblicità, non quello in cui si apre la partecipazione (FAQ MIMIT n. 36). Ad esempio, se il volantino esce il 1° dicembre e il concorso parte il 10, il deposito va fatto entro il 14 novembre.

Sanzione per mancata comunicazione: da 2.065,83 a 10.329,14 euro, ridotta del 50% se la comunicazione arriva dopo l’inizio, ma prima che la violazione venga contestata.

2. Svolgere il concorso diversamente da come è scritto

Il regolamento depositato è un contratto con il pubblico. Cambiare date, premi o modalità senza notificare la modifica al Ministero prima che produca effetti è una violazione (art. 10, comma 2, DPR 430/2001). Le modifiche sostanziali vanno comunicate almeno 15 giorni prima. Vale anche per la pubblicità: un post che promette un premio diverso da quello del regolamento è uno svolgimento difforme.

Sanzione: da 1.032,91 a 5.164,57 euro.

3. Sbagliare la cauzione

Per i concorsi la cauzione copre il 100% del valore dei premi, IVA esclusa (art. 7). Gli errori tipici:

  • calcolarla su un montepremi sottostimato,

  • dimenticare di adeguarla quando si aggiungono premi,

  • presentare una fideiussione con scadenza troppo breve.

La garanzia deve durare almeno un anno dalla fine del concorso. Se dal verbale di chiusura risultano problemi nella consegna dei premi, il Ministero la incamera, in tutto o in parte.

4. Assegnare i premi con un software che gira all’estero

Tutte le attività del concorso devono svolgersi in Italia (art. 1, comma 6). Si possono raccogliere i dati su piattaforme estere con una copia speculare dei dati (mirroring) su server in Italia, ma il software che assegna le vincite (estrazioni, instant win, classifiche, votazioni) deve stare su un server italiano, e la perizia tecnica sul software deve essere messa a disposizione del notaio o del funzionario camerale (FAQ n. 6 e 7). Un concorso costruito interamente su una piattaforma straniera senza questi accorgimenti è considerato vietato e viene bloccato.

5. Mettere in palio premi non ammessi, o farli pagare al vincitore

Non si possono mettere in palio denaro, titoli, azioni, quote di fondi, polizze vita (art. 4) e nemmeno criptovalute, che il Ministero equipara al denaro (FAQ n. 30). Il premio deve arrivare al vincitore senza costi: niente spese di spedizione a suo carico (FAQ n. 47), niente immatricolazione o IPT se si regala un’auto (FAQ n. 27). Un premio “gratis” che costa al vincitore viola il principio di gratuità.

6. Chiedere una prova d’acquisto che non identifica l’acquisto

Ogni partecipazione deve essere legata a un acquisto preciso, che dopo il primo utilizzo va annullato. Il codice EAN stampato sulla confezione non basta, perché è uguale su tutte le confezioni (FAQ n. 45). Sullo scontrino si chiedono dati che lo rendano unico: data, ora e minuti, importo con i decimali, numero progressivo (FAQ n. 44). Senza questo controllo, con la stessa prova d’acquisto si potrebbe giocare più volte, facendo venir meno la parità di trattamento tra i partecipanti, che è uno dei casi di concorso vietato (art. 8).

Sanzione per concorso vietato: da una a tre volte l’IVA dovuta sul montepremi, mai sotto 2.582,28 euro, raddoppiata se il concorso prosegue dopo il divieto.

7. Gestire male la chiusura

I premi vanno consegnati entro sei mesi dall’individuazione dei vincitori. Quelli non assegnati o non richiesti vanno devoluti alla ONLUS indicata nel regolamento (art. 10, comma 5). Occorre poi sottoscrivere il verbale di chiusura davanti al notaio o al funzionario camerale, da trasmettere al Ministero. Chi si dimentica la chiusura si ritrova con la cauzione bloccata e un concorso che, sulla carta, non è mai finito.

Un errore in più: il marchio del partner nel titolo

Se il nome del concorso cita il marchio o l’insegna di un’altra impresa, quell’impresa va associata e risponde in solido con il promotore (FAQ n. 8). Molti lo scoprono solo quando arriva la contestazione. Ne parlo in [Responsabilità solidale nei concorsi a premio].

I sette errori in una tabella

Errore

Regola violata

Conseguenza

Comunicazione al Ministero meno di 15 giorni prima della pubblicità

FAQ MIMIT n. 36

Da 2.065,83 a 10.329,14 € (dimezzata se la comunicazione arriva prima della contestazione)

Concorso svolto in modo diverso dal regolamento

Art. 10, comma 2, DPR 430/2001

Da 1.032,91 a 5.164,57 €

Cauzione insufficiente o con scadenza troppo breve

Art. 7

Incameramento della cauzione se i premi non vengono consegnati

Software di assegnazione su server estero

Art. 1, comma 6; FAQ n. 6 e 7

Rischio di concorso vietato: da 1 a 3 volte l’IVA sul montepremi, minimo 2.582,28 €

Premi non ammessi o costi a carico del vincitore

Art. 4; FAQ n. 27, 30, 47

Violazione del regolamento e del principio di gratuità

Prova d’acquisto non univoca

Art. 8; FAQ n. 44 e 45

Concorso vietato per mancata parità di trattamento

Chiusura non fatta o premi non devoluti

Art. 9 e 10, comma 5

Cauzione bloccata o incamerata

Se paghi entro 30 giorni

Il Ministero riduce le sanzioni a un sesto del massimo se il pagamento avviene entro trenta giorni. Può anche ordinare la pubblicazione del provvedimento su stampa o altri mezzi di informazione, scegliendo il canale in base alla diffusione del concorso: per un marchio, spesso, è il danno maggiore.

Concorsi con promessa di donazione: una seconda autorità

Se la campagna abbina al concorso la promessa di una donazione a un ente benefico, oltre al DPR 430/2001 vale la Legge 19 giugno 2026, n. 120, che affida all’AGCM la vigilanza sulle iniziative commerciali legate a finalità solidali. Le due discipline si sommano: il concorso resta soggetto al controllo del Ministero, la promessa di donazione a quello dell’Autorità. Prima del lancio conviene chiarire quale promessa si fa al consumatore e chi deve mantenerla.

Vuoi un controllo prima del lancio? Manda regolamento, meccanica e piano media a Miriam Forte & C.: verifichiamo il materiale e ti suggeriamo cosa correggere prima della stampa. [Richiedi la verifica del regolamento]

Domande frequenti

Chi controlla i concorsi a premio? Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con verifiche a campione o su segnalazione di consumatori e concorrenti.

Quanto costa non comunicare un concorso al Ministero? Da 2.065,83 a 10.329,14 euro. La sanzione si dimezza se la comunicazione arriva dopo l’inizio ma prima della contestazione.

Quando un concorso è vietato? Quando il meccanismo non garantisce la parità tra i partecipanti, aggira il monopolio statale dei giochi, turba la concorrenza, promuove prodotti per cui la pubblicità è vietata o viola le regole del DPR 430/2001 (art. 8).

Le sanzioni colpiscono anche il consulente? Il destinatario principale è l’azienda promotrice, insieme alle eventuali associate, anche quando l’errore è del soggetto delegato. Per questo la scelta del consulente è fondamentale.

Posso correggere un regolamento già depositato? Sì, notificando la modifica al Ministero prima che produca effetti, e almeno 15 giorni prima se cambia aspetti sostanziali. Le modifiche non possono ledere i diritti già acquisiti dai partecipanti.

Fonti e riferimenti